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Che cosa si può o non si può fare all'interno delle Aree Protette del Po Torinese?
Qui trovate i riferimenti normativi ed i chiarimenti relativi a quali e quante autorizzazioni sono richieste per specifiche attività.
Potrete altresì trovare le risposte a tante domande semplici e quotidiane, come "Posso tagliare un albero?" o "Posso costruire una casa?
Se, al termine della lettura, avrete ancora dubbi e/o interrogativi, non esitate a rivolgervi al personale del Parco che sarà a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Sede dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese: Cascina Le Vallere, Corso Trieste, 98 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. centralino 0114326520 - Fax 0114326548 - E-mail: info@parcopocollina.to.it
Le Aree Protette del Po Torinese sono 14.
La legge impone al Parco di segnalare queste aree con apposite tabelle di colore verde, che vengono periodicamente rinnovate.
Il Piano d'Area è uno stralcio del Piano Territoriale Regionale ed è sovraordinato ai Piani Regolatori dei Comuni. Questi ultimi, all'interno dei confini dell'area protetta, devono pertanto attenersi alle norme del Piano d'Area.
Il Piano d'Area è il principale strumento di cui si avvale il Parco del Po per regolare e pianificare ogni tipo di intervento che modifichi lo stato dei luoghi. Le norme e la cartografia del Piano d'Area sono disponibili sul nostro sito internet, alla pagina www.areeprotettepotorinese.it/pagina.php?id=150
Per poter funzionare, oltre ai suoi 2 organi politici (Presidente e Consiglio), l'Ente di Gestione del Parco si avvale di alcuni dipendenti, che si occupano di diversi settori. Attualmente nell'Ente di Gestione lavorano un direttore ed altri dipendenti con funzione di tecnici, amministrativi e guardiaparco.
Il Parco ha un proprio Servizio di vigilanza, costituito dai guardiaparco, i quali rivestono la carica di Pubblici Ufficiali e di Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria. I guardiaparco sono preposti al controllo del territorio e al rispetto delle norme all'interno dei confini dell'area protetta.
Sul rispetto delle normative ambientali all'interno delle Aree Protette del Po Torinese vigilano (da molto tempo prima dell'istituzione del Parco) anche le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia, che sono Pubblici Ufficiali e Guardie Giurate.
N.B. Il Parco del Po ha nulla a che fare con il Magistrato del Po, (oggi AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po), che è un ufficio che dipende dall'Autorità di Bacino e dalle Regioni e si occupa esclusivamente della messa in sicurezza e del controllo sul rispetto delle norme di polizia idraulica del fiume Po e dei suoi affluenti.
Il Decreto Legislativo 42/2004 stabilisce che "i fiumi e le loro sponde, i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi" sono sottoposti a vincolo paesaggistico - ambientale.
Che cosa vuole dire ?
E' come se la normativa avesse scattato una fotografia del paesaggio, per cui ogni cambiamento, anche solo estetico, deve essere autorizzato.
N.B. Per richiedere le autorizzazioni bisogna rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune in cui si vogliono fare i lavori (esattamente come per le opere esterne al Parco).
Il Comune penserà a seguire tutto l'iter burocratico, rivolgendosi al Parco se necessario, per acquisire il suo parere.
Quindi non si può costruire, demolire, modificare e pregiudicare qualsiasi opera o ambiente, anche di proprietà, che si trova dentro il parco, senza prima richiedere l'autorizzazione al Comune.
Però tutte le attività che non modificano l'aspetto esterno dei beni mobili ed immobili non necessitano dell'autorizzazione.
SI RICORDI: Eseguire le opere sopra elencate senza le necessarie autorizzazioni è un REATO, quindi non rischiare, può bastare una telefonata all'Ufficio Tecnico del Comune o all'Ente Parco.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 42/2004, L.R. 20/89, Piano d'Area + D.P.R. 380/2001.
Si', la pesca è consentita sia nella Zona di Salvaguardia, sia nelle Riserve Naturali Speciali e nelle Aree Attrezzate, secondo le prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 37/06 (si deve pertanto essere sempre muniti delle ricevute di versamento delle tasse e soprattasse alla Regione e di un documento di identità in corso di validità).
ATTENZIONE!
La pesca è però vietata nella Riserva Naturale Speciale del Meisino, fatti salvi i diritti esclusivi di pesca della F.I.P.S. e nel lago "degli Aironi" o lago Rana Bue", nel Comune di Brusasco.
Dentro i canali gestiti dalla Coutenza dei Canali Cavour a Saluggia la pesca è consentita solamente ai pescatori tesserati all'associazione Canoa Club Saluggia.
SI RICORDI INOLTRE CHE:
Ogni anno all'inizio della stagione di pesca le Province decidono dove istituire delle Zone di Protezione a Divieto di Pesca su tutte le acque interne: si presti attenzione alle tabelle di divieto della Provincia e si chieda sempre il calendario di pesca per l'anno in corso.
Normativa di riferimento in vigore al 2009: T.U. 1604/31, L.R. 37/06, D.P.G.R. n. 6/R del 2008 + Calendario della stagione di pesca dell'anno in corso.
DIPENDE…
Si', si può andare a caccia nella Zona di Salvaguardia (A MENO CHE la Provincia abbia istituito all'interno della Zona di Salvaguardia alcune Oasi di Protezione o delle Zone di Ripopolamento e Cattura. In queste aree la caccia è sempre vietata).
NO, la caccia è vietata nelle Riserve Naturali e nelle Aree Attrezzate. I confini di queste aree sono indicati con tabelle verdi (si ricordi che per la legge il cacciatore deve conoscere i confini delle zone di divieto, anche se le tabelle verdi di confine sono state danneggiate o asportate!).
Se si hanno dubbi, meglio non rischiare: si chiedano informazioni all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.), al Servizio Caccia della Provincia o all'Ente Parco.
Normativa di riferimento in vigore al 2009: L. 157/92, L.R. 70/96, L. 394/91 + Calendario Venatorio della stagione in corso.
Sì, se si seguono le precisazioni indicate in questa pagina.
Lo scatto di fotografie e le riprese video effettuate ai soli fini personali e dilettantistici e quelle effettuate per l'esercizio del diritto di cronaca, sono libere, gratuite e non necessitano di autorizzazione preventiva.
Per fotografare o effettuare riprese video finalizzate ad altri scopi, occorre rispettare le indicazioni previste in questo apposito regolamento.
NO, il Piano d'Area (art. 3.6 comma 2) prevede che "il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati…"
Agli agricoltori si chiede soltanto di:
ATTENZIONE!
A questo proposito si ricordi che il R.D. 523/04 (recentemente puntualizzato dal Piano di Assetto Idrogeologico) sulla Polizia idraulica prevede che non si possa arare e coltivare a meno di 4 metri dal piede degli argini e a meno di 10 metri dal ciglio superiore di sponda. Il non rispetto di questa norma è un reato, quindi prevede una denuncia ed un processo.
Normativa di riferimento: R.D.523/1904, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Piano di Assetto Idrogeologico art. 29 c. 3, lett. d, Piano d'Area.
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte prevede agevolazioni agli agricoltori. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Regione.
…Forse molti hanno già goduto di qualche vantaggio senza saperlo!
Inoltre, se sei un privato che ha un terreno, puoi fare richiesta di piante che vengono assegnate a titolo gratuito dalla Regione compilando l'apposito modulo.
Funghi:
Si', non ci sono divieti, neppure nelle Riserve Naturali o nelle Aree Attrezzate.Le istruzioni per ottenere il titolo di abilitazione alla raccolta dei funghi si trovano su questa pagina del nostro sito internet.
SI RICORDI: la raccolta non è soggetta ad alcun versamento per alcune specie fra le più comuni delle pianure, quali i chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), i prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), le morchelle, le gambe secche (Marasmius oreades), gli orecchioni (Pleurotus ostreatus), i coprini chiomati (Coprinus comatus) e le mazze di tamburo (Macrolepiota procera). Attenzione però: "raccolta libera" significa che si può effettuare senza pagamenti ma devono comunque essere rispettate le quantità (3 kg al giorno) e le modalità previste dalla legge (es: non utilizzare sacchetti di plastica).
Non si distruggano i funghi velenosi (anche loro sono utili alla vita del bosco) e si rispettino i limiti di raccolta.
Normativa di riferimento: L.R. 24/07, circolare n°2/AMB del 2009
Lumache…
Si', MA… solo nella Zona di Salvaguardia è consentita dal 1 settembre al 31 ottobre, dall'alba al tramonto, la raccolta delle lumache con guscio (fino a 24 al giorno per persona).
Anfibi…
Si', MA… solo nella Zona di Salvaguardia è consentita dal 1 luglio al 30 novembre, dall'alba al tramonto, la cattura di rane (fino a 20 al giorno per persona).
E' vietato l'uso di reti.
Gamberi…
NO E' vietata la cattura dei gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes) in quanto sono diventati molto rari.
Fiori…
Si', MA… solo nella zona di salvaguardia è permesso raccogliere fiori, attenendosi ai limiti imposti dalla legge regionale e stando attenti alle specie assolutamente protette, delle quali è vietata in ogni caso la raccolta.
ATTENZIONE:
Le Riserve Naturali e le Aree Attrezzate sono particolarmente protette: infatti è vietato raccogliere e danneggiare o modificare le condizioni di vita di qualsiasi specie e tipo di forme animali e vegetali. Ciò è stato deciso per salvaguardare queste preziose aree e preservarle nel tempo.
Normativa di riferimento: L.R. 32/82
Si', i cani sono ammessi, sia nelle Riserve Naturali, sia nelle Aree Attrezzate, purché siano TUTTI condotti con guinzaglio (dal Chihuaua al San Bernardo).
E' importante che non venga arrecato disturbo alla fauna selvatica presente nell'area protetta!!!
Sulle acque dei fiumi Po e Dora Baltea e su quelle dei torrenti Sangone, Stura di Lanzo, Malone ed Orco, si può navigare, tenendo però conto di alcuni divieti:
Normativa di riferimento: regolamento regionale 2/96.
Non ci sono divieti previsti dalla legge istitutiva per i mezzi motorizzati, quindi sia nelle Riserve Naturali, sia nelle Aree Attrezzate si può entrare cvon mezzi motorizzati lungo le strade interpoderali già esistenti, facendo però attenzione ad eventuali cartelli, che in base a regolamenti comunali o leggi regionali, impongono il divieto di transito.
Inoltre si dovrà fare attenzione a non parcheggiare il veicolo su prati, aree boschive o campi in attività di coltivazione e assolutamente non percorrere con il mezzo a motore percorsi fuori strada. Per queste infrazioni è prevista una sanzione amministrativa.
Normativa di riferimento: L.R. 32/82, L.R. 20/89
E' vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da qualsiasi terreno boscato o cespugliato.
Pertanto accendere un fuoco sul ghiareto del fiume è possibile, ma solo a 50 metri di distanza dai saliceti o dalla vegetazione arbustiva spondale!
Accendere fuochi per attività turistico - ricreative (es. barbeque e grigliate) può essere autorizzato in aree idonee ed attrezzate.
Per quanto riguarda l'attività agricola, l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale è possibile solo se il campo si trova ad una distanza di almeno di 50 metri da terreni boscati o cespugliati.
ATTENZIONE: in caso di prolungata siccità la Regione può proclamare il divieto assoluto di accendere fuochi.
Normativa di riferimento: L.R. 16/94, L.353/2000
Se devi scaricare rifiuti, anche ingombranti:
Ci si accerti sempre che la ditta che esegue lavori di sgombero della cantina/soffitta rilasci il certificato del corretto smaltimento dei rifiuti.
In ogni caso NON abbandonare i rifiuti nei campi: si rischia da una sanzione di 200 Euro fino ad una DENUNCIA PENALE.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06
Se si vede qualcuno scaricare rifiuti, non fare finta di niente!
Si prenda il numero di targa e si telefoni al Servizio di Vigilanza del Parco (01164880), che provvederà a perseguire i trasgressori.
Lo stesso dicasi per gli scarichi inquinanti nei fiumi.
Se si vede qualcuno scaricare liquami o altri inquinanti nei corsi d'acqua (anche fuori dai confini del Parco), si può chiamare il 118, chiedendo di parlare con l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).
L'abbandono di rifiuti è un fenomeno di proporzioni enormi, che costa a tutta la comunità cifre esorbitanti ogni anno: per la maleducazione di pochi cittadini (infatti spesso a scaricare sono sempre i "soliti ignoti") tocca poi ai molti cittadini onesti pagare costi elevati per la raccolta, lo smaltimento e la bonifica dei luoghi.
Per stroncare questo fenomeno è necessaria la collaborazione di tutti, aiutando le autorità preposte al controllo, anche solo con una semplice telefonata.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/06
E' necessario chiedere una autorizzazione alla Provincia in cui si intende aprire il nuovo pozzo:
ATTENZIONE!
I proprietari, i possessori o gli utilizzatori dei pozzi già esistenti (sia quelli attivi, sia inattivi, sia quelli utilizzati per uso domestico, sia per uso agricolo) devono denunciarli alla Provincia.
La denuncia sana l'eventuale abusività del pozzo, ma l'omessa denuncia porta al pagamento di una sanzione di 206 € e alla chiusura del pozzo a spese del trasgressore.
Normativa di riferimento: L.R. 6/2003, D.LGS. 152/99, D.Lgs. 275/93, L. 136/99, L. 290/99, D.Lgs. 152/06 (parte terza)
Si', basta chiedere un sopralluogo dei tecnici forestali del Parco, che daranno indicazioni su come e che cosa tagliare.
Per chiedere il sopralluogo è sufficiente telefonare agli uffici del Parco (011/64880) o compilare il modulo scaricabile dal sito internet del Parco e consegnarlo al Comune di residenza che provvederà ad inviarlo al Parco.
La richiesta deve essere fatta entro il 31 dicembre di ogni anno per i tagli da eseguire entro il 31 marzo dell'anno successivo.
N.B. I pioppeti sono considerati una coltura agricola, quindi per il loro taglio non è necessaria alcuna autorizzazione.
Si', tutto il legname abbandonato nell'alveo dei fiumi e il legname sradicato a trascinato a valle dalle piene si può raccogliere liberamente, senza chiedere alcuna autorizzazione. Anzi, non solo si può, ma si dovrebbe raccogliere, affinché non costituisca un intralcio ed un pericolo per il regolare deflusso delle acque in caso di piena.
Normativa di riferimento: Lettera n° 3/2432/93 del 29/12/93 Intendenza di Finanza, Lettera n° 62 14/01/94 del Corpo Forestale dello Stato, Lettera n° 9202149 del 18/02/94 della Prefettura di Torino.